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  Lo Statuto
Associazione Nazionale Direttori Generali degli Enti Locali
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STATUTO dell’Associazione Nazionale Direttori Generali degli Enti Locali

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1

E' costituita un'Associazione denominata "Associazione Nazionale Direttori Generali degli Enti Locali" (ANDIGEL). L'Associazione fissa la propria sede e la Segreteria Organizzativa presso gli uffici di FORUM P.A. a Roma in Via Alberico II, 33, ed ha durata illimitata.

Art. 2

  1. L' Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere l’innovazione negli EE.LL. finalizzata al costante miglioramento dei livelli di efficienza, di efficacia, e di trasparenza dell’azione amministrativa. Ritenendo centrale in questo processo la funzione di direzione generale, l’Associazione si propone di promuovere le attività di carattere professionale, le iniziative di coordinamento dei Direttori Generali volte a valorizzarne il ruolo professionale nell'ambito della Pubblica Amministrazione Locale, promuovendo specifiche attività culturali e sociali. Scopo dell'Associazione è anche quello di promuovere l'aggiornamento professionale e lo scambio di esperienze dei Soci, sia con incontri periodici che con strumenti di informazione.

  2. L'associazione si propone inoltre di compiere ed incoraggiare studi, pubblicazioni, raccogliere dati e notizie, anche in campo internazionale, riguardanti la Pubblica Amministrazione locale e il ruolo della direzione,, svolgere attività di consulenza a favore dei Soci, promuovere e favorire scambi di informazioni di interesse comune con enti e associazioni similari in Italia e all'estero, svolgere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini dell'Associazione. L'Associazione si dota di un proprio sito Internet (www.direttorigenerali.it) che, almeno nei primi due anni dalla sua messa in linea, sarà curato dalla segreteria organizzativa di FORUM P.A. alle condizioni che saranno determinate dal Consiglio Direttivo.

  3. Le attività dell'Associazione sono tese a rafforzare in ogni sede opportuna il ruolo e le funzioni di direzione generale a connotazione manageriale e gestionale e a valorizzare modelli organizzativi fondati sulla responsabilità, la corretta separazione tra politica ed amministrazione, la puntuale valutazione dei risultati, la contabilità economica, un efficace sistema di controlli motivanti che superino la logica dei controlli di natura meramente formale, la moderna gestione del personale secondo principi di riconoscimento del merito, l’individuazione dei livelli ottimali di collaborazione tra gli enti e tra questi ed il settore privato nella ricerca dei più adeguati ambiti territoriali per la promozione dello sviluppo economico e per la gestione dei servizi alle persone e alle imprese.

  4. L’Associazione si propone inoltre di fornire ai Sindaci ed ai Presidenti di Provincia un adeguato supporto nell’ individuazione del Direttore Generale basandosi sulle indicazioni di soggetti di alta professionalità.

Art. 3

L'Associazione non svolge attività sindacale, né intende sostituirsi alle organizzazioni sindacali costituite. Potrà dare la sua collaborazione ad altri enti che perseguano i suoi stessi fini e per lo sviluppo di iniziative che in tali fini si inquadrino.. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo dello Stato e degli Enti Locali e delle organizzazioni sindacali.

Art. 4

Organi dell'Associazione sono:

  • l'Assemblea degli associati;

  • il Consiglio Direttivo;

  • I Revisori dei Conti;

  • il Comitato Etico.

 

Titolo II - I Soci

Art. 5

  1. Sono Soci fondatori quei Soci che hanno firmato l'atto costitutivo dell'associazione. Dopo sei mesi dalla costituzione dell'associazione la distinzione tra Soci fondatori e Soci ordinari viene a cadere e i Soci fondatori sono equiparati a Soci ordinari.

  2. Possono essere Soci ordinari dell'Associazione coloro che, in regola con il versamento annuale della quota sociale, siano

    1. Direttori Generali della Pubblica Amministrazione Locale in attività di servizio.

    2. Direttori Generali della Pubblica Amministrazione Locale in quiescenza, purchè l’ ultima funzione svolta con rapporto di lavoro dipendente sia stata quella di Direttore Generale.

    3. Ex Direttori Generali della P.A.L. per un periodo successivo alla data di cessazione dell’incarico non superiore ai tre anni.

          I Soci ordinari hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti alle cariche sociali.

  1. L'adesione all'Associazione sarà deliberata, su domanda dell'aspirante Socio, dal Consiglio Direttivo e sarà subordinata al pagamento della quota sociale e all'accettazione dello Statuto e del documento dei valori.

  2. L'assunzione di cariche politiche e l'accettazione di candidature in elezioni politiche o amministrative è compatibile con l'appartenenza all'Associazione, ma comporta la decadenza automatica dalle cariche assunte nell'Associazione stessa.

  3. La qualità di associato si perde per:

    1. dimissioni;
    2. espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Comitato Etico, per grave mancanza nei confronti dell'associazione ai sensi di quanto previsto dal documento dei valori.
  • La qualità di socio ordinario si perde, oltre che per i motivi di cui alle precedenti lettere a) e b) anche per:

    1. perdita dei requisiti di cui al secondo comma del presente articolo;

          6. Sono Soci sostenitori dell'Associazione quelle persone fisiche o giuridiche e quelle amministrazioni che decidano di versare la relativa quota                   determinata dal Consiglio Direttivo.

Possono essere Soci sostenitori tutti gli ex Direttori Generali che abbiano perso la qualifica di socio ordinario per superamento del limite di cui alla lettera b) del secondo comma del presente articolo.

I Soci sostenitori hanno diritto di ricevere tutto il materiale documentale elaborato dall'Associazione, a partecipare con propri rappresentanti all'Assemblea dei Soci come osservatori senza diritto di voto, a presentare all'Associazione proposte per specifiche attività di ricerca, di formazione, di approfondimento sulle materie di cui all'art. 2

Ai soci sostenitori che abbiano svolto la funzione di Direttore Generale, il Consiglio Direttivo può affidare specifici incarichi o funzioni nell’ambito delle attività dell’Associazione. Tali incarichi o funzioni vengono svolte a titolo gratuito con il solo rimborso delle spese vive documentate.

7. Nel caso di Comuni o Province, gli aspiranti alla qualità di soci ordinari non devono cumulare la funzione di Segretario Comunale o di Segretario Provinciale con quella di Direttore Generale.

 

Titolo III - L'Assemblea degli associati

Art. 6

  1. All'Assemblea dei Soci partecipano con diritto di voto i Soci ordinari, e, come osservatori con le prerogative di cui al sesto comma dell’art.5, i Soci sostenitori.

  2. L'Assemblea, convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce in una località da indicarsi nell'avviso di convocazione almeno una volta nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all' ordine del giorno; si riunisce per iniziativa del Consiglio Direttivo ovvero su richiesta di almeno il 10% dei Soci ordinari. La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicati ai Soci per lettera raccomandata o con altri mezzi che il Consiglio Direttivo ritenga maggiormente efficaci.

  3. L'Assemblea elegge direttamente con voto a scrutinio segreto il Presidente e due Vice Presidenti

  4. Ogni socio ordinario può essere eletto Presidente per un massimo di tre mandati.

Art. 7

Per la regolare costituzione dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno il 50% dei soci ordinari così come definiti al secondo comma dell’art. 5. Non raggiungendo il minimo prescritto, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati con delega. La data della seconda convocazione potrà essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 8

  1. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei Soci presenti o rappresentati con delega. E' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a una per ogni Socio ordinario presente.In caso di parità, il voto del Presidente prevale se validamente espresso, mentre se il Presidente si astiene la proposta è respinta.

  2. Le votazioni avvengono in forma palese. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto, obbligatoriamente e senza possibilità di deroga da parte dell’Assemblea, nei seguenti casi:

  • per l’elezione del Presidente e dei due Vice Presidenti

  • per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;

  • In tutti gli altri casi, diversi dai precedenti, quando lo richieda almeno un terzo dei Soci ordinari presenti.

Art. 9

  1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i Soci presenti un Segretario. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea.

  2. In assenza del Presidente, l’Assemblea viene presieduta dal Vice Presidente in possesso della maggiore anzianità di servizio come Direttore Generale o, in assenza di questo, dall’altro Vice Presidente. In assenza oltre che del Presidente anche di entrambi i Vice Presidenti, la presidenza viene assunta dal socio fondatore in possesso della maggiore anzianità di servizio come DG.

Art. 10

Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo oppure per domanda di tanti associati che rappresentino non meno della decima parte degli iscritti.

Art. 11

  1. I Soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto.

  2. Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma è necessaria la presenza di almeno la metà dei Soci e il consenso dei tre quinti dei voti dei presenti.

Art. 12

Delle deliberazioni dell’Assemblea ed in particolare del contenuto degli elaborati relativi al conto consuntivo, viene data informazione a tutti i soci ordinari nei venti giorni successivi alla conclusione dei lavori della stessa utilizzando i più idonei ed efficaci mezzi di comunicazione.

 

Titolo IV - Il Consiglio Direttivo

Art. 13

  1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea sulla base del documento programmatico di mandato approvato dall’Assemblea stessa.

  2. E’ composto da un numero di Soci ordinari, compresi il Presidente ed i due Vice Presidenti, da nove a dodici, come verrà determinato dall'Assemblea stessa e dura in carica due anni.

  3. I membri del Consiglio Direttivo decadono al superamento di un periodo di tempo pari a sei mesi dalla data di cessazione dell’ultimo incarico di Direttore Generale.

  4. I membri del Consiglio Direttivo decadono in caso di mancata partecipazione a tre o più sedute del Consiglio stesso.

  5. In caso di perdita della qualità di socio ordinario da parte dei Consiglieri per uno dei motivi di cui al quinto comma dell’art.5, ovvero quando ricorrano le condizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. La cooptazione deve essere deliberata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei rimanenti membri del Consiglio Direttivo e non può comunque interessare più di un terzo dei Consiglieri eletti dall’Assemblea. Consiglieri così nominati decadono assieme al Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

  6. La carica di Consigliere è gratuita.

Art. 14

  1. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi sociali e per la direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

  2. In particolare il Consiglio Direttivo:

  • fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne controlla l'esecuzione stessa;

  • decide sugli eventuali investimenti patrimoniali;

  • stabilisce le quote di associazione annua;

  • decide sulle attività e le iniziative dell'Associazione;

  • approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale da presentare all'assemblea dei soci;

  • conferisce e revoca procure

  • stipula convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Art. 15

  1. Il Consiglio si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di un terzo dei Consiglieri, e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

  2. La prima riunione del Consiglio Direttivo, successiva al suo rinnovo, viene convocata dal Presidente o, in mancanza, dal Consigliere in possesso della maggiore anzianità di servizio come DG.

  3. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina al suo interno un Tesoriere che collabora con il Presidente per la gestione amministrativa dell'Associazione e ne informa annualmente l'Assemblea e trimestralmente il Presidente. L'incarico di Tesoriere è revocabile da parte del Consiglio Direttivo su proposta motivata del Presidente

Art. 16

  1. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte, almeno la metà dei Consiglieri.

  2. Delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo, viene redatto verbale da parte del consigliere di volta in volta designato dal Consiglio stesso. Il verbale viene trasmesso a tutti i soci, utilizzando a tale scopo anche l’area riservata nel sito dell’Associazione, entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di ogni riunione.

 

Titolo V – Il Presidente

Art. 17

  1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’ l’Associazione verso l’esterno.

  2. La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi, conferite al Presidente possono essere da questi delegate al Tesoriere al fine esclusivo di operare sul conto corrente bancario intestato all'Associazione.

  3. Alla Presidenza, composta dal Presidente e dai due Vicepresidenti, è demandata altresì in via esclusiva, salvo esplicita deroga autorizzata per iscritto e di volta in volta dal Presidente, la funzione di esporre e diffondere all'esterno gli indirizzi dell'Associazione.

  4. I due Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nell’esercizio delle funzioni sue proprie e lo sostituiscono, in caso di assenza o di impedimento, secondo l’ordine stabilito dal Presidente stesso.

  5. Il mandato del Presidente ha la stessa durata del mandato del Consiglio Direttivo.

 

Titolo V - I Revisori dei Conti e il Comitato Etico. Il Comitato Scientifico

Art. 18

L'Assemblea ordinaria dei Soci nomina, tra i Soci estranei al Consiglio Direttivo, e/o tra estranei all'Associazione tre Revisori effettivi dei conti e due supplenti. I Revisori dei conti possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, vigilano sull'amministrazione dell'Associazione, esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea dei soci. I Revisori dei conti sono nominati per un triennio.

Art. 19

  1. L'Assemblea dei Soci elegge tra i Soci ordinari in attività di servizio in qualità di Direttori Generali della Pubblica Amministrazione locale, il Comitato Etico composto da un numero di Soci che varia da tre a cinque e che dura in carica tre anni. I componenti sono rieleggibili senza alcun limite di mandato. Nel caso di dimissioni o di perdita dei requisiti di cui al precedente capoverso da parte di uno o più dei propri membri, il Comitato Etico provvede alla loro sostituzione tramite cooptazione con le stesse modalità ed in analogia a quanto previsto all’art. 13 per la cooptazione dei membri del Consiglio Direttivo.

  2. I componenti del Comitato Etico eleggono al proprio interno un Presidente che partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo con diritto di parola ma non di voto. In particolare, il Comitato Etico si occupa di:

  • svolgere le funzioni di commissione elettorale in occasione del rinnovo delle cariche associative;

  • promuovere all'esterno dell'Associazione la diffusione dei principi contenuti nello statuto e nel documento dei valori;

  • presidiare all'interno dell'Associazione i principi generali di correttezza e di lealtà e dirimere le eventuali controversie tra i singoli Soci e tra questi e l'Associazione;

  • fornire l'interpretazione autentica delle norme statutarie e sottoporre all’Assemblea le proposte di modifica ed integrazione allo Statuto.

  • proporre all'Assemblea dei Soci l'aggiornamento periodico del documento dei valori

Art.20 - Il Comitato Scientifico

  1. Al fine di realizzare le finalità di cui al comma 2 dell’art.2 ed iniziative di formazione manageriale, è istituito un Comitato Scientifico composto da quattro membri nominati dal Consiglio Direttivo tra i Soci.

  2. Il Comitato Scientifico nomina il Presidente, approva un proprio disciplinare di funzionamento e si articola in gruppi di studio anche a livello territoriale.

 

Titolo VI - Il Patrimonio

Art. 21

Le entrate dell'Associazione sono costituite da quote sociali, proventi per prestazioni di servizi a Soci, contributi volontari, lasciti e donazioni se accettati dal Consiglio Direttivo.

Art. 22

Prima del 13 dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote sociali per l'anno successivo.

Art. 23

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto in attività di utilità sociale.

 

Titolo VII - Norme transitorie e finali

Art. 24

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.

   

 

 
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